L ’Autorità di regolazione con la deliberazione ARERA n. 138/04 e smi, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete.
Con la delibera ARERA n. 108/06 e smi, l’Autorità ha approvato il Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione gas che risulta essere lo strumento contrattuale che regola nel dettaglio i rapporti tra distributori e utenti della rete.
I Distributori che hanno aderito al Codice di rete tipo si sono formalmente impegnati a rispettare le disposizioni in esso contenute.
Con l’adozione di questo strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti.
Con riferimento alla fatturazione del servizio di vettoriamento alle società di vendita, l’Autorità di regolazione prevede che il documento riporti una serie di dati indicati dalla deliberazione ARERA n. 108/06 e che siano rispettati tempi, modalità di emissione e modalità di pagamento da parte degli Utenti del servizio di distribuzione.
Per quanto attiene ai pagamenti, le prescrizioni dell’Autorità di regolazione (Art. 24 della deliberazione ARERA n. 138/04 e paragrafo 12 del CRDG), evidenziano come la scadenza delle fatture emesse dal distributore non possa essere inferiore a 30 (trenta) giorni data di fine mese di emissione della fattura stessa.